27 novembre 2017
Anche l’Italia, cosi come la Svizzera, si è dotata di un particolare istituto fiscale che consente alle persone che non erano residenti nella Penisola, in almeno nove dei dieci periodi di imposta che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione, di ottenere una tassazione forfettaria, pari a 100'000 euro per i redditi prodotti all’estero (per i redditi prodotti in Italia saranno dovute le normali imposte). In Svizzera, gli stranieri che non esercitano un’attività lucrativa, possono pure avvalersi della tassazione secondo il dispendio, che prevede un’imposizione minima di 400’000 franchi, che corrisponde in Ticino ad un’imposta complessiva di circa 140’000 franchi. I cittadini italiani tassati in Svizzera forfettariamente devono avvalersi della cd. tassazione secondo il dispendio “modificata” che consente loro di ottenere i vantaggi convenzionali. Si pone, quindi, la domanda di sapere come dovrà essere trattato il caso opposto, ovvero quando un cittadino svizzero chiederà la tassazione forfettaria italiana. Quest’ultima, infine, è al centro di un dibattito tra giuristi per quanto attiene la compatibilità con i principi costituzionali italiani. Questi temi saranno al centro del seminario organizzato dalla SUPSI.
Sala Auditorium, UBS Suglio, 6928 Manno - ore 14.00